Statuto
ASSOCIAZIONE DI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “SORRISO”
COSTITUZIONE – SEDE – IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione dei genitori denominata
SCUOLA DELL’INFANZIA “SORRISO” con sede in P.zza S. Rocco 22 San Pietro in Cariano Frazione Pedemonte VR
Art. 2 – L’Associazione si sviluppa come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l’impegno di soddisfare una esigenza sociale quale l’educazione e l’istruzione prescolare.
Essa ha lo scopo di gestire una scuola dell’infanzia nell’ambito della quale ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli orientamenti della CEI e dell’Ordinario Diocesano, in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
Art. 3 -Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi vigenti.
Art. 4 – Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione.
Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.
Art. 5 – La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall’art. 36 (art. 38 nell’ipotesi in cui la scuola abbia personalità giuridica) del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.
Art.6 – Ai bambini ospiti della Scuola dell’infanzia è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione della comunità ecclesiale, delle istituzioni civili e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la gestione della Scuola dell’infanzia.
Art. 7 – La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Se l’edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l’associazione.
Art. 8 – Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.
SOCI
Art.9 – I soci si distinguono in ordinari ed onorari .
Per conseguire lo status di socio ordinario l’interessato deve presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia di un bambino sul quale egli eserciti la potestà; l’accettazione della domanda comporta l’ammissione all’associazione. L’acquisto della qualità di socio consegue da apposita delibera del Comitato di Gestione.
E’ socio onorario colui che, per aver contribuito alla vita e allo sviluppo dell’associazione, sia dichiarato tale dal Comitato di Gestione.
Art.10 – La qualifica di socio, si perde:
per dimissioni, da comunicarsi al Comitato di Gestione presso la sede sociale in forma scritta.
per radiazione pronunciata contro il socio, ritenuto indegno, con delibera del Comitato di Gestione;
per decadenza, alla fine dell’anno scolastico durante il quale sia cessata la frequenza della scuola dell’infanzia da parte del bambino sul quale il socio esercita la potestà; salvo proroga su domanda dell’interessato e delibera del Comitato di Gestione.
Colui che riveste o abbia rivestito la qualifica di socio non può vantare alcun titolo nei confronti dell’associazione e del patrimonio della stessa.
PATRIMONIO
Art.11 – E’ costituito dai beni mobili e/o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
Le entrate sono costituite:
– dalle quote di iscrizione alla Scuola;
– dal contributi dei soci;
– da contributi statali, regionali, provinciali, comunali
– da elargizioni liberali
L’Associazione può fruire di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Comitato di gestione, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
ASSEMBLEA
Art. 13 – L’Assemblea è costituita:
a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci;
b) dai membri del Comitato di gestione;
c) soci onorari.
Art. 14 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.
Art. 15 – L’Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro il 30 maggio di ogni anno l’assemblea approva il bilancio dell’anno precedente.
L’assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto dei suoi membri.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Art. 16 – L’Assemblea delibera:
a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
b) gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola
c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 2 preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
d) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione;
e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.
Art. 17 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’assemblea: ad ogni partecipante all’Assemblea non possono essere conferite più di tre deleghe.
Art. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Funge da segretario dell’Assemblea il Segretario.
In caso di votazioni il Presidente nomina n°2 scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all’assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell’Assemblea.
Art. 19 – L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto.
COMITATO DI GESTIONE
Art. 20 – Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Essi svolgono la loro attività gratuitamente.
Sono eletti dall’Assemblea cinque genitori di bambini frequentanti la Scuola dell’infanzia; nel caso non ci fossero genitori disponibili, l’Assemblea può eleggere persone estranee all’Associazione fino ad un massimo di due.
I cinque membri genitori di bambini sono scelti nell’ambito di una lista formata da un massimo di quindici persone; sono ammessi alla lista i primi quindici genitori che, dopo la convocazione dell’Assemblea che procederà all’elezione, abbiano presentato per iscritto la loro candidatura nelle mani del Presidente dell’Associazione.
Sono membri di diritto:
1 il Parroco pro – tempore;
2 n°1 rappresentanti indicati dal consiglio pastorale parrocchiale
2 n°1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;
3 la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.
Art. 21 – Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge a maggioranza semplice, purchè presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 22 – I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.
Art. 23 – I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.
Art. 24 – In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice –presidente; in assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.
Art. 25 – Spetta al Comitato di gestione:
* eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
* eleggere il Segretario scelto anche al di fuori del suo seno;
* eleggere il Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
* nominare i membri del comitato esecutivo di cui infra;
* compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’assemblea;
* proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
* provvedere alla gestione amministrativa;
* stabilire l’importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
* deliberare i regolamenti interni;
* deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro che verranno firmati dal Presidente;
* deliberare in ordine a tutte le materie che il Comitato esecutivo sottoporrà all’approvazione del Comitato di gestione.
* deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
* regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
* approvare il piano dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori.
Art. 26 – È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell’attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.
COMITATO ESECUTIVO
Art.27 – Il Comitato esecutivo è costituito da tre membri di diritto: il Presidente, il Parroco e la coordinatrice della scuola (salvo l’intervento del vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente).
Ove occorra per raggiungere il numero predetto, il Comitato di gestione eleggerà fra i suoi membri altri componenti del Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell’associazione, nel rispetto delle deliberazioni dell’assemblea e del Comitato di gestione, ove si tratti di materia riservata alla competenza di tali organi.
PRESIDENTE
Art. 28 – Spetta al Presidente:
a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l’associazione;
b) convocare le riunioni del Comitato di gestione e del Comitato esecutivo;
c) convocare e presiedere l’assemblea;
d) curare l’esecuzione delle delibere;
e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, ovvero interrompere il contratto nel rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori, previa delibera del Comitato di gestione;
f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione;
g) garantire l’applicazione del progetto educativo;
h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato esecutivo e/o Comitato di Gestione.
SEGRETARIO – TESORIERE
Art. 29 – Spetta al Segretario
– redigere i verbali dell’assemblea e del Comitato di gestione;
– diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
Spetta al Tesoriere:
– tenere la contabilità;
– emettere i mandati di pagamento;
– tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione partecipa con solo voto consultivo.
PERSONALE
Art. 30 – Le modalità di nomina e l’organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione.
Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 31 – Coordinatrice
Le funzioni esercitate dal coordinatore sono previste per la scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni.
CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO
Art. 32 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati, tra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 33 – Lo scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.